Test1

Lavoro nei porti: normativa e documento di sicurezza

L’interazione tra il D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 272/1999 nella disciplina della sicurezza sul lavoro nei porti. I rischi nel lavoro portuale e l’elaborazione del documento di sicurezza.
Diversi articoli  hanno affrontato il tema della salute e sicurezza nei porti, anche con riferimento al coordinamento tra il D.Lgs. n. 272 del 27 luglio 1999 (“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485″) e il Decreto legislativo 81/2008.
Sul tema si sofferma anche un Working Paper, un breve saggio prodotto da Olympus (Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro) e dal titolo “La sicurezza sul lavoro nei porti”. Il saggio, a cura di Alessia Giurini, Ornella La Tegola e Luca Miranda (Diritto del lavoro, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), ha l’obiettivo di fornire un contributo allo studio della disciplina della sicurezza sul lavoro nel settore portuale. Dopo aver ribadito le differenze tra lavoro portuale e lavoro marittimo (il lavoro del personale a bordo delle navi) e aver fatto riferimento alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 (legge di riordino della legislazione in materia portuale), il saggio evidenzia gli aspetti di rischio del lavoro nei porti, “benché poi gli infortuni non emergano particolarmente nelle statistiche per il numero ridotto di occupati in questo settore su scala nazionale, soprattutto se confrontato con le cifre di agricoltura ed edilizia”. Riguardo ai rischi “si pensi al settore delle lavorazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione della navi in ambito portuale, presente come polo industriale organizzato e rilevante in alcune realtà portuali italiane ma più in generale in quasi tutti i porti per esigenze di riparazione e manutenzione delle navi”. Abbiamo dunque rischi derivanti dalle riparazioni, con riferimento ad esempio a:
l’inalazione di sostanze aerodisperse nei lavori di saldatura, pitturazione, coibentazione con materiali sostitutivi; il rischio rumore e vibrazioni, radiazioni elettromagnetiche; il rischio legato alla movimentazione delle attrezzature; il rischio di caduta dall’alto o in mare; il rischio derivante dai carichi sospesi”.
A questi rischi si aggiungono poi i rischi derivanti “dall’interazione terra-mare giacché sono presenti lavoratori di innumerevoli afferenze, autotrasportatori, marittimi, spedizionieri, passeggeri, personale degli enti portuali, dei servizi tecnico-nautici, degli enti pubblici con ruolo di controllo, dei servizi vari”.
Anche alcuni studi confermano l’esistenza di rischi specifici nell’ambito del lavoro portuale e “le malattie correlate al lavoro a bordo delle navi e al lavoro portuale andrebbero ad aggiungersi a tutti gli incidenti che derivano, ad esempio, da carico e scarico delle merci nelle banchine, che costituiscono, comunque, un numero tutt’altro che trascurabile” (nel documento si fa riferimento ad alcuni incidenti al porto di Genova che nel corso di otto mesi del 2011 hanno provocato sei morti). Il saggio analizza i concetti chiave della sicurezza con la specificazione delle tipologie di rischio e individua i soggetti della sicurezza e della vigilanza con i relativi compiti e competenze. Senza dimenticare le tematiche della valutazione dei rischi e del ruolo del rappresentante della sicurezza. Riguardo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si fa particolare riferimento all’articolo 3, comma 2 – “nell’ambito dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni dell’appena citato decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” – e all’attesa emanazione di un decreto che detti “le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal d.lgs. n. 81/2008 alla normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999”.
Infatti il D.Lgs. 272/1999 indica i vari adempimenti da adottare per assicurare la tutela della salute dei lavoratori portuali e la prevenzione e la protezione dai rischi: un ruolo chiave è ricoperto dall’elaborazione del documento di sicurezza di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche. È evidente che tale rinvio è ora da intendersi correttamente operato alla valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008. In questo senso “i requisiti generali che devono avere i documenti di sicurezza redatti dai datori di lavoro portuali sono, pertanto, quelli descritti dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, cui si aggiungono, per la particolarità del lavoro accennata, i requisiti specifici di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 272/1999 e, nel caso delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui all’art. 38 del medesimo decreto”. Lo stesso D.Lgs. 272/1999 “pone in capo al titolare dell’impresa capo-commessa l’obbligo di elaborare il documento di sicurezza e prevede puntuali disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali il cui rispetto è controllato dalle specificate autorità competenti Capitaneria di porto e ASL”. Dopo aver analizzato alcuni aspetti dell’art. 28 del Testo Unico, ci si sofferma su altre specificità del Decreto 272 in relazione al contenuto del documento di sicurezza nei porti. L’art. 4 dispone infatti “che vengano descritte le operazioni e i servizi portuali oggetto dell’attività dell’impresa portuale nonché l’individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell’attrezzatura portuale utilizzata”. La “mancata indicazione delle lavorazioni effettivamente previste nella commessa oggetto del piano di sicurezza comporta la perdita di specificità e di utilità del documento”. Inoltre l’art. 4 e l’art. 38 del d.lgs. n. 272/1999 prevedono “che venga indicato il numero medio dei lavoratori e il loro impiego per ogni ciclo o fase di lavoro e ambiente di lavoro. In particolare, l’art. 38 aggiunge l’obbligo di individuare le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente”, nonché “l’obbligo di indicare le imprese che eseguono i lavori”. Il documento sottolinea le analogie tra il lavoro nei porti e il lavoro nei cantieri temporanei e mobili: “è per tale motivo che si ritiene che, nell’individuare le norme applicabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non si possa prescindere dalle specifiche disposizioni previste nel d.lgs. n. 81/2008 in materia di cantieri temporanei e mobili”. Ad esempio con riferimento almeno ai documenti che devono essere redatti quando si opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile (ad esempio il piano di sicurezza e di coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze). Rischio interferenziale a cui il saggio dedica un intero capitolo.

Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La sicurezza sul lavoro nei porti”, a cura di Alessia Giurini (assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Ornella La Tegola (assegnista di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale) e Luca Miranda (dottore di ricerca in Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale),Working Paper di Olympus 9/2012 (formato PDF, 341 kB).

 

La tutela dei volontari prevista dal D.Lgs. 81/08
Chiarimento circa l’applicazione del Decreto 81 alle Associazioni sportive ed alle Associazioni di promozione sociale. Il parere della Regione Veneto.
La Giunta Regionale del Veneto ha reso pubblico un parere circa l’applicazione del D.lgs. 81/08 alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale.
L’ambito del volontariato è considerato dal D.lgs. 81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due categorie:
– i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione    Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381
– i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile.
Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli effetti equiparati a lavoratori:
D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis
“[…] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”.
In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08 (fatti salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs. 626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi decreti attuativi ai sensi del Decreto 81). I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori autonomi. Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.
Secondo quanto indicato nella nota, l”attività di volontariato svolta presso questo tipo di Associazioni può essere equiparata a quella di volontario indicata nell’art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266:
“Art.2. Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. ”Di conseguenza il campo di applicazione è l’art. 3 comma 12bis del D.lgs. 81/08: “Art.3 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. […]”
In sostanza i richiamati soggetti dovranno:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III -D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III – D.Lgs. 81/08;
c) ove svolgano la propria attività nell’ambito di un datore di lavoro, questi è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal personale dipendente;
d) inoltre, il titolare dell’organizzazione (Presidente dell’Associazione) è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”
E’ necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e penale in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai propri associati durante le attività svolte.
A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale l’obbligo venga assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in questione, che avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi. Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle prescrizioni d’uso ricevute dal concedente.
Regione Veneto – Giunta Regionale – Protocollo n. 345294/50.00.03.03 del 22 giugno – Applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione sociale. Parere.

Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile Gli enti, oltre ad affrontare le materie connesse alle attività specifiche che il volontario andrà a svolgere durante l’anno di servizio civile, dovranno obbligatoriamente prevedere, nel corso di formazione specifica, entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto, un apposito modulo concernente Allegato del documento digitale con numero protocollo 2013.0013749 12 l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile. Il volontario infatti è spesso impegnato nello svolgimento di attività pratiche che comportano inevitabilmente dei rischi. Questi devono essere valutati da parte dell’Ente e di essi va data al volontario una puntuale informativa. Devono, inoltre, essere definite ed adottate misure di prevenzione e di emergenza in relazione all’attività del volontario e devono essere analizzate e valutate le possibili interferenze tra questa e le altre attività che si svolgono nell’ambito della stessa organizzazione. In particolare, qualora il volontario operi in luoghi diversi dalla sede dell’ente (per es. un museo, un bosco, un ospedale, una scuola, …) – eventualità frequente nell’ambito dei progetti di servizio civile – egli dovrà ricevere corrette e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; inoltre l’ente ospitante dovrà informare e ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l’attività svolta dal volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea nello stesso luogo. I volontari dovranno inderogabilmente ricevere tutte le informazioni di cui al presente modulo prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività in cui si evidenziano rischi per la salute e la sicurezza. A tal fine l’ente può avvalersi di personale interno o esterno alla struttura purché in possesso delle conoscenze necessarie evidenziate in un curriculum vitae redatto in forma di autocertificazione e da inserire nel Registro generale della formazione specifica di cui al paragrafo successivo.”